Naturopatia in Italia e in Europa

La Naturopatia in Italia

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il progetto europeo Lannoye del 1997 invitano gli Stati membri a collaborare per istituire e riconoscere la figura del Naturopata, uniformandosi all’attitudine mondiale condivisa e sempre più spiccata di apertura alle Discipline Bio Naturali. In questo contesto l’Italia ha assistito alla proposta di diverse leggi e provvedimenti regionali, concepiti dal Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, quest’ultima con una legge espressamente dedicata alla Naturopatia.

Già al 1996 risale la Proposta di Legge Berselli, Gasparri, Bono, volta al riconoscimento delle principali terapie non convenzionali, esercitate da operatori non mediche, e al superamento di una logica della salute dagli schemi semplicistici di “rottura-riparazione”.

Al 2001 risale il Progetto di Legge Pecoraro Scanio, che sottolinea l’aspetto primario della cura, della prevenzione e del mantenimento dello stato di benessere delle professioni sanitarie non convenzionali, esercitate da operatori non medici, individuando al contempo la necessità, di fronte a un fenomeno culturale e sociale in notevole crescita, di inserire nell’ordinamento giuridico un nucleo di norme in grado di assicurare un quadro minimo di garanzie per operatori ed utenti.

Al 2003 risale la Delega al Governo per la Disciplina delle Professioni Sanitarie Non Mediche, che affida al Governo il compito di individuare i criteri per il riconoscimento delle nuove professioni, anche dietro proposta regionale, sulla base di valutazioni scientifiche del Ministero della Salute, insieme ad esperti della Conferenza Stato-Regioni, definire le sfere di attività ed eventualmente accorpare figure professionali con caratteristiche comuni. Al contempo subordina l’esercizio dell’attività sanitaria al conseguimento di un titolo di abilitazione nazionale, rilasciato dopo il superamento di un esame di Stato, salvaguardando la validità dei titoli già acquisiti. Al contempo il Disegno di Legge prevede che le Regioni, per le professioni per cui non esista un Albo professionale, istituiscano registri appositi.

Al 2005 risale l’elaborazione del Progetto di Legge Lucchese, sulle discipline non convenzionali e sulla naturopatia, che intende far luce sul ruolo soprattutto educativo e preventivo della figura del Naturopata, proponendo l’istituzione di nuovi albi e l’entrata delle discipline bionaturali nelle Università.

Del 2006 è il Progetto di Legge Pellegrino-Zanella, che sottolinea l’aspetto olistico dell’approccio bio-naturale e la vocazione prevalentemente di promozione della salute e della qualità della vita, salubre e rispettosa dell’ambiente.

Sempre al 2006 risale l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Progetto di Legge Mastella sul riconoscimento delle associazioni professionali, coinvolgendo un numero rilevante di nuove professioni, fra i quali i professionisti delle Discipline Bio Naturali.

Il compito di legiferare sulle nuove professioni spetta allo Stato, secondo il Decreto La Loggia del 2006, anche se si riconosce il ruolo delle Regioni di stimolazione ed ispirazione della legiferazione, in linea con l’esperienza europea ed internazionale.

E’ invece del 2007 il “Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, Attuazione della Direttiva 2005/36/CE” relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

In base al disposto di cui all’art. 26, all’elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale.

Per le professioni non regolamentate, quindi, saranno sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, che saranno preventivamente sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Politiche Comunitarie, sentito il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Del 2013 è la Legge 4/2013 (sulle professioni non regolamentate) e a giugno dello stesso anno viene pubblicata la Norma UNI 11491 (disponibile per consultazione presso la sede UPOIN) che definisce le competenze del Naturopata.

Norma UNI 11491 Professione Naturopata

La norma UNI 11491 regola l’attività del Naturopata in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Nella suddetta norma vengono definiti i termini e le definizioni di abilità, apprendimento formale, non formale ed informale, la definizione di competenza i consigli naturopatici, le consulenze e la convalida dell’apprendimento della figura Professionale del Naturopata.

Sono altresi esplicitate la definizione di Naturopatia, Naturopata e trattamento come la attività professionale specifica del Naturopata.

La formazione professionale (requisito minimo di 1500 ore) e le aree di apprendimento e le competenze tecnico professionali.

La norma è stata acquistata ed è disponibile per la consultazione in segreteria qui non può essere riprodotta per intero.

P.S. Alla realizzazione della norma ha contribuito un Diplomato SIMO.

I Naturopati iscritti all’Associazione UPOIN, in regola con le norme statutarie, iscrizione annuale, aggiornamento continuo, assicurazione sono tutelati nella loro attività professionale.